Il riscontro diagnostico è un esame settorio (autopsia) effettuato allo scopo di chiarire le cause del decesso.
La procedura fornisce le istruzioni per garantire un percorso appropriato per la richiesta di riscontro diagnostico su persone decedute in ambito extra ospedaliero.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10 Settembre 1990, n. 285) disciplina la materia all’art. 37 così come integrato (comma 2 bis) dalla Legge n.8 del 24 marzo 2017 o Legge Gelli-Bianco.
L’articolo 37 Regolamento dispone che:
“[1] Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
[2] Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. [2-bis] I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia. [...]”
In caso di decesso in ambito extra-ospedaliero, il riscontro diagnostico può essere richiesto:
con specifico riferimento al comma 2 bis dell’art. 37 del regolamento, i familiari possono “concordare” con il Direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro. In tal caso è richiesto che il MMG si faccia tramite della richiesta per precisare il quesito clinico-diagnostico.
Il Medico richiedente deve compilare il seguente modulo indicando tutti i dati relativi alla salma e l’ipotesi diagnostica/sospetto clinico per cui è richiesto il riscontro modulo domanda.
Il modulo deve essere inviato a mezzo posta certificata alla UOC Medicina Legale della AULSS9 al seguente indirizzo: prevenzione.aulss9@pecveneto.it.
La Medicina Legale verifica la correttezza formale della richiesta e la inoltra alla Direzione Medica Ospedaliera competente (DMO) e al Direttore dell'UOC di Anatomia Patologica.
La DMO attiva l'Anatomia Patologica inoltrando la richiesta ricevuta.
In caso di necessità di trasferimento della salma per l’effettuazione del riscontro, la UOC di Medicina Legale provvede con nota scritta a dare indicazioni alla Impresa di Onoranze Funebri incaricata.
Nel caso in cui la famiglia richieda la presenza all’esame settorio di un Medico Legale di fiducia, la UOC di Anatomia Patologica contatterà il Collega incaricato secondo le indicazioni presenti sul modulo di richiesta.
La UOC di Anatomia Patologica invierà tramite nota protocollata il referto del riscontro diagnostico alla UOC di Medicina Legale, che lo trasmetterà al medico richiedente via pec.