La legge 210/92 (art. 1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
Nel dettaglio i beneficiari sono:
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:
I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.
Per la Regione Veneto le funzioni amministrative di cui alla Legge 210/92, a suo tempo delegate all’Azienda ULSS 16 di Padova (ora ULSS 6 Euganea), quali:
sono state trasferite a: AZIENDA ZERO Ufficio Indennizzi Legge 210/92 Corso del Popolo n. 4 35131 Padova
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